Fondo sicurezza interna (componente Polizia)
Che cos’è?
Il Fondo Sicurezza Interna è un quadro finanziario completo composto da due atti distinti, che istituiscono le diverse componenti del Fondo e ne stabiliscono gli obiettivi, le azioni ammissibili e le dotazioni:
- il primo Regolamento istituisce la componente per la cooperazione tra le forze di polizia, la prevenzione, la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- il secondo Regolamento regola la gestione delle frontiere e la politica comune dei visti.
Nel quadro globale del Fondo Sicurezza interna, il primo Regolamento fornisce sostegno finanziario alla cooperazione di polizia, allo scambio e accesso alle informazioni, alla prevenzione della criminalità e alla lotta alla criminalità transfrontaliera, nonché alle gravi forme di criminalità organizzata, incluso il terrorismo, alla tutela delle persone e delle infrastrutture critiche contro gli incidenti legati alla mancanza di sicurezza e alla gestione efficace dei rischi e delle emergenze relative alla sicurezza, tenendo conto delle politiche comuni dell’Unione (strategie, programmi e piani d’azione), la legislazione, la cooperazione pratica e le valutazioni delle minacce e dei rischi.
Chi può partecipare?
Possono accedere gli enti pubblici e privati, le autorità regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, le organizzazioni non governative e gli organismi internazionali competenti che partecipano in qualità di partners e che hanno personalità giuridica e sede in un uno degli Stati membri dell’UE.
Come ci si candida?
La Commissione Europea invita i possibili interessati a partecipare tramite calls for proposals (inviti a presentare proposte) o tramite call for tenders (bandi di gara per lavori, servizi e forniture).